Mercoledì 16 Ottobre 2024
TAR Bari: no alle interdittive antimafia in assenza di un forte quadro indiziario
TAR Bari, sez. II, sent. n. 874 del 17 luglio 2024
<valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che giunga sinanche per ipotesi
ad attingere al “meno probabile che non” e che conseguentemente si tenga ben distinto – se non agli
antipodi – dal radicalmente diverso livello di certezza modellato secondo il canone dell’ “oltre ogni
ragionevole dubbio”, tipico dell’accertamento in sede penale, ma che implichi essenzialmente una
prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e
concordanti, sì da far ritenere probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Sebbene basato su elementi “indiziari”, tale pericolo non può ovviamente desumersi da elementi
immaginari o aleatori.
[...]
Deve evitarsi, infatti, l’adozione di provvedimenti aprioristicamente diretti all’applicazione
dell’interdittiva prefettizia in assenza di un forte quadro indiziario che denoti la realistica
probabilità materiale del rischio infiltrativo e non la mera possibilità o semplice eventualità che esso
si verifichi.
Diversamente opinando, l’irrogazione di informazioni interdittive antimafia rappresenterebbe un
ostacolo al ripristino di un regime di legalità in territori affranti dalla presenza di organizzazioni
criminali e dove i rapporti della specie di quelli contestati possono essere ricorrenti, ma casuali,
perché legati a dinamiche sociali che nulla necessariamente implicano sul piano delle scelte
imprenditoriali ed economiche.
Sicché, deve darsi continuità all’orientamento secondo cui il pericolo dell’infiltrazione mafiosa,
quale emerge dalla legislazione antimafia, non può sostanziarsi in un sospetto della pubblica
amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero questo istituto, pietra
angolare del sistema normativo di prevenzione antimafia, ad un “diritto della paura”.
Nel complesso, alla luce delle considerazioni sopraesposte, il provvedimento adottato dalla
Prefettura di Foggia risulta viziato per eccesso di potere nelle forme sintomatiche della violazione
del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle misure di prevenzione, tenuto conto, in
particolar modo, delle recenti modifiche legislative – delle quali si è avuto modo di fare menzione –
introdotte nella materia oggetto di causa>>