Accogliendo integralmente le tesi del ricorrente, la terza sezione del Tar Bari, ha annullato la prescrizione del titolo paesaggistico rilasciato dal Comunedi Giovinazzo che imponeva al gestore di uno stabilimento balneare di smontare le opere assentite al termine della stagione estiva e ha così stabilito:
<<[...] Quando l’Amministrazione ritenga di non permettere il mantenimento annuale di strutture precarie e facilmente amovibili, per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, il diniego deve fondarsi sulla base di un percorso motivazionale che evidenzi le ragioni di preponderante tutela delle componenti paesaggistiche del luogo, prevalenti su quelle del privato, il che non si rintraccia nell'impugnato provvedimento.
L’obbligo di smontaggio delle strutture facilmente amovibili, così come prescritto, renderebbe eccessivamente onerosa la realizzazione del progetto da parte dell’imprenditore del settore perché comporterebbe la distruzione di alcune delle opere a servizio della balneazione.
Il ricorso è fondato.
Aspetto dirimente della controversia è senz’altro la mancata individuazione, da parte della competente Soprintendenza, delle ragioni che impongono la rimozione stagionale delle opere facilmente amovibili, in ragione di un contrasto con i valori paesaggistici del sito.
Il Collegio deve anzi rimarcare che, nel caso di specie, a fronte della mera prescrizione dell’obbligo di rimozione, così come introdotto in seno al parere obbligatorio della Soprintendenza, l’assenso paesaggistico comunale reca una valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento in senso favorevole al ricorrente tanto che “si ritiene che le opere realizzate non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e alle peculiarità paesaggistiche e ambientali del sito già oggetto di un avanzato processo di antropizzazione”.
La cd clausola di stagionalità è stata apposta al fine di “migliorare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico interessato”; ma si tratta di assunto che non consente di comprendere per quale ragione il mantenimento per l’intera stagione delle strutture facilmente amovibili si ponga in contrasto con la salvaguardia del contesto stesso sotto il profilo paesaggistico.
Le argomentazioni spese dalla parte ricorrente sul punto colgono dunque nel segno in quanto pongono in luce un deficit motivazionale del provvedimento impugnato.
Né può trascurarsi il dato della eccessiva onerosità dell’obbligo di rimozione imposto al titolare della struttura balneare che, esponendo il medesimo ad ingenti esborsi economici e al rischio di danneggiare le opere a servizio della balneazione, finisce con il comprimere la libertà di iniziative economica imprenditoriale, fornita di copertura costituzionale ex art. 41 della Costituzione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto di assenso paesaggistico nella parte in cui obbliga alla rimozione delle strutture poste a servizio della balneazione non oltre il 15 novembre di ogni anno>>.