La vicenda che ha interessato una giovanissima allieva bocciata in II elementare è giunta a conclusione.
Con sentenza n. 672 del 27 aprile 2023 il Collegio, confermando le precedenti ordinanze cautelari con le quali aveva già favorevolmente scrutinato le ragioni dei ricorrenti ammettendo con riserva la minore alla III elementare, ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati, così statuendo.
<<In estrema sintesi: a) la minore ha conseguito votazioni non negative nella maggior parte delle materie nonostante le assenze determinate dal non florido stato di salute, come comprovato dalla certificazione medica esibita; b) la frequenza, nella scuola primaria di primo grado, non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione dal d.lgs. n. 62/2017, sicché non può condizionare la valutazione finale ai fini dell’ammissione alla classe successiva; c) tutti gli elementi concreti evidenziati nella fattispecie inducono a ritenere -almeno parzialmente- raggiunti i livelli di apprendimento necessari al passaggio alla classe successiva, tenuto conto che –si ribadisce- la non ammissione alla classe successiva deve rappresentare –nel ciclo della scuola primaria- l’extrema ratio e che, in ogni caso, grava sull’Istituto scolastico attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento>>.
Accogliendo integralmente le tesi prospettate dai ricorrenti, il TAR ha confermato che la normativa ministeriale( D.Lgs. n. 62 del 13.4.2017) in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, prevede la “bocciatura” dei giovani allievi solo come extrema ratio, quando i livelli di apprendimento si collochino al di sotto della soglia minima prevista per legge, cioè quando sono così scarsi da non risultare nemmeno “in via di prima acquisizione”; precisando che <<il provvedimento deve essere assistito dalla valutazione unanime del collegio dei docenti, onerati da un obbligo di motivazione aggravata (“comprovati da specifica motivazione”), che dia conto in maniera puntuale e specifica di tutte le gravi ed eccezionali ragioni che impediscono, in deroga alle previsioni di legge, di ammettere l’alunno alla classe successiva>> e che, in ogni caso <<grava sull’Istituto scolastico attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento>>.
È stato per altro confermato, in accoglimento delle specifiche censure dei ricorrenti, che nel ciclo di studi di scuola primaria non costituisce un eccezionale motivo di non ammissione la non piena frequenza scolastica, atteso che la specifica normativa contenuta nel citato D. Lgs. n. 62 del 13.4.2017, volutamente ed espressamente non contempla tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione i giorni di effettiva presenza dell’alunno.
Il TAR ha pertanto annullato i verbali impugnati e sciolto favorevolmente la riserva formulata in sede cautelare in merito all’ammissione della minore alla classe terza, attualmente proficuamente frequentata dalla giovanissima allieva.