Il ricorrente, professore ordinario nel Politecnico di Bari, in quiescenza dal 2013, è un eminente studioso e scienziato di statura internazionale e svolge tuttora un’intensa attività di ricerca scientifica.
Atteso il rilievo della propria carriera scientifica e accademica, nel 2017 aveva proposto la propria candidatura (accompagnata dalla presentazione di 13 professori ordinari del Politecnico di Bari e da 4 lettere di referenze di scienziati, professori ordinari di università italiane ed estere) per il titolo di “professore emerito”, in conformità a quanto disposto dall’art. 111 R.D. n.1592/1933, dell’art. 15 L. n.311/1958 e del Regolamento approvato dal Senato accademico del Politecnico di Bari.
Stante il silenzio serbato dall’Amministrazione, dopo una nota di sollecito a firma del proprio difensore del 15.6.2022, il Professore ha proposto ricorso reclamando l’obbligo del Politecnico di esprimersi con decisione espressa sull’istanza.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 259/2023 ha ritenuto “pacifico ed incontestato l’obbligo di provvedere sull’istanza”.
Sulla tempestività del ricorso, il Collegio ha chiarito che non è <
La nota del 15.6.2022, protocollata il giorno successivo, vale, infatti, quale riproposizione dell’istanza del 22.5.2017, essendo stata esclusa del tutto ingiustificatamente tale natura.
Militano in tal senso l’identità dell’oggetto e del soggetto titolare dell’interesse fatto valere, nonché il richiamo testuale della precedente istanza.
Conclusivamente alla nota del 15-16.6.2022 va indiscutibilmente riconosciuto il valore reclamato dalla difesa del ricorrente”
Aderendo integralmente alle tesi del ricorrente e alla giurisprudenza invocata, la sentenza ricorda che “Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio. Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.” (“Cons. Stato, Sez. V, 27.5.2014 n. 2742)>>.
Il TAR Puglia ha dunque dichiarato “l’obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente del 22.7.2017, ribadita con nota del 15-16-6.2022, cui l’ente inspiegabilmente si sottrae […] con estrema sollecitudine e, comunque, non oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione delle presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, riservandosi la nomina del commissario al prosieguo, ove necessario>>.