In materia di risarcimento danni da occupazione usurpativa di una strada privata da parte del Comune di Gravina in Puglia,difeso dall'Avv. Valla, il Tribunale di Bari ha statuito che:
"L'esistenza di una strada e la sua destinazione al pubblico transito non implica di per sé l'automatica acquisizione della proprietà in capo all'ente pubblico. Anzi, il comportamento del proprietario di un fondo che mette volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettando la relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cosiddetta “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù. Dunque, assodato l'uso pubblico di tale parte di carreggiata, deve ritenersi legittimo il comportamento dell'ente convenuto il quale ha provveduto alle opere di manutenzione al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza della pubblica circolazione.
[…] La realizzazione della rete pubblica l'illuminazione, della rete fognaria, e la posa di asfalto (interventi che non possono essere tradotti in una occupazione della strada privata da parte della PA), costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonea a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un'inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
Sulla domanda risarcitoria richiesta dall’attore, il Tribunale ha poi ritenuto “non raggiunta la prova del danno patito dall’attore a seguito della condotta del convenuto, atteso che le opere di manutenzione realizzate sul tratto di strada preesistente possono aver determinato al più un vantaggio per il proprietario del suolo; precisando che, come ribadito da cosante giurisprudenza “il danno derivante dall'occupazione abusiva del bene non può ritenersi in re ipsa, dovendo essere oggetto di allegazione e dimostrazione di parte e non essendo sufficiente, a tal fine, la sola indicazione del valore venale del suolo oggetto di occupazione.”
Ciò chiarito nel merito della vicenda, il Tribunale di Bari ha altresì precisato che “la servitù di pubblico transito può essere accertata nel corso del presente giudizio anche solo in sede di eccezione e dunque incidenter tantum al solo fine di paralizzare il contestare la pretesa di controparte”.