Studio Legale Valla

Mercoledì 26 Gennaio 2022
Legittima l'esclusione del Professore incardinato presso il Dipartimento interateneo di Fisica dell'Università degli Studi di Bari dal concorso bandito ex art.18, comma 4, l. 240/2010 dal Politecnico
TAR BARI, Sez. II, sent. n. 93/2022 del 18.7.2022- promosso dal Prof. D. contro l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e nei confronti della Prof.ssa A. C. (Avv.ti Giacomo Valla e Roberta Valla)- La censura di pretesa “disparità di trattamento” proposta contro l’esclusione del Prof. D., dipendente dell’Università degli studi di Bari è manifestamente infondata, posto che “si deve escludere in radice" che la posizione della C., ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, possa essere considerata omologa a quella del ricorrente

Ciò in limine precisato, non v’è dubbio che l’art. 18, comma 4, l. 240/2010, in applicazione del quale la procedura è stata bandita, precludesse la partecipazione del ricorrente.
Invero, il prof. D. presta servizio, in qualità di professore associato, nel Dipartimento interateneo di Fisica (DIF) costituito nel 1995 con specifica convenzione stipulata fra l’Università di Bari e il Politecnico di Bari. 

In definitiva, l’unico Dipartimento di Fisica raggruppa sia i docenti dipendenti dell’Università di Bari, che i docenti dipendenti del Politecnico di Bari; la sede del Dipartimento è unica, con i laboratori e le relative attrezzature; l’attività didattica è unica ed unico il coordinamento delle attività scientifiche. 

Uti singuli, i ricercatori e i docenti del Politecnico partecipano quali membri effettivi a tutti gli organi decisionali e direttivi del Dipartimento interateneo.
In particolare: 

- i docenti e i ricercatori del Politecnico sono membri effettivi, al pari dei docenti dell’università, del Consiglio di Dipartimento;
- possono essere eletti membri della Giunta di Dipartimento;
- possono essere eletti Direttori di Dipartimento (ultimo caso, il prof. Francesco Romano, professore ordinario del Politecnico, direttore dal 2004 al 2010) e, in tale qualità, partecipano ai due Collegi dei Direttori di entrambi gli Atenei; 

- partecipano, con diritto di voto, alla programmazione scientifica e didattica del Dipartimento;
- proprio perché membri effettivi del Consiglio del Dipartimento possono avere incarichi di insegnamento gratuiti come compito didattico, senza aprire vacanza di insegnamento, come è invece necessario nel caso di assegnazione del corso a un ricercatore esterno (per esempio ad un ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quale era la prof.ssa C.); 

- in quanto membri effettivi del Dipartimento interateneo di Fisica, possono essere associati, su richiesta, alle attività dell’I.N.F.N., esattamente come i docenti di fisica dell’Università degli Studi di Bari.
Quanto sin qui evidenziato è talmente rispondente alla realtà dei fatti che il ricorrente, in qualità di professore associato afferente al Dipartimento, ha personalmente partecipato alla riunione dell’organo consiliare del medesimo in data 17.5.2019, nel corso della quale è stato messo a concorso il posto da professore ordinario in questione. 

Ciò dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il ricorrente è, a tutti gli effetti, un componente interno al Dipartimento che ha istituito e chiamato il posto.
Emerge, pertanto, in piena evidenza come i docenti e ricercatori del Politecnico di Bari partecipino a pieno titolo - ed, in particolare, con diritto di voto con effetto deliberativo - a tutte le decisioni organizzative, didattiche e di ricerca del Dipartimento interateneo di Fisica. 

Dunque, non v’è dubbio che il ricorrente non potesse partecipare alla procedura in esame, in quanto essa era stata indetta dall’Università degli Studi di Bari da un punto di vista esclusivamente formale, laddove l’incarico da professore ordinario era stata “chiamato”, nella sostanza della vicenda amministrativa in esame, dal Dipartimento interateneo di Fisica e avrebbe determinato, sul piano pratico applicativo ed in ultima analisi, l’incardinamento di un nuovo docente nell’espletamento dei compiti istituzionali nel medesimo Dipartimento in cui il D. già svolgeva le sue funzioni. 

Giova aggiungere che l’esclusione del D. sarebbe stata legittima anche se alla fattispecie fosse stato applicabile il nuovo testo dell’art. 18, comma 4, della Legge Gelmini, così come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che prevede “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”; tale previsione ha infatti confermato la medesima condizione ostativa della prestazione del servizio, che, in concreto, ha legittimamente precluso la partecipazione del ricorrente al concorso in questione. 

Il provvedimento di esclusione del ricorrente era pertanto vincolato e doveroso, in applicazione del bando e della legge, finanche di quella successivamente entrata in vigore su tale specifico tema.
Dunque, il ricorrente incardinato nel Dipartimento interateneo di Fisica e componente dei suoi organi amministrativi, oltre ad avere un rapporto di impiego e di servizio presso il Politecnico di Bari, aveva ed ha senza dubbio un rapporto di servizio anche con l’Università degli Studi di Bari. 

Come precisato dal Ministero, nel fondamentale parere del 18.2.2020, le prestazioni del ricorrente sono svolte in favore di entrambi gli Atenei, a cui il medesimo è legato da un rapporto di servizio.
Alla luce di tale disamina, l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato non può essere in alcun modo condivisa.
Il provvedimento cautelare di primo grado non ha in alcun modo posto in essere una “errata qualificazione del Politecnico di Bari come facente parte del plesso Universitario di Bari”, essendo palese e mai revocato in dubbio che le due entità universitarie siano oggettivamente separate e distinte.
In essa si è preso, viceversa, atto della articolata configurazione delle strutture dipartimentali interateneo ai fini dell’applicazione della disciplina sopra riportata. Come correttamente messo in evidenza dalle parti resistenti, i Dipartimenti interuniversitari sono previsti dall’art. 28 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari, che così dispone:
1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.
3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei Dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.
4. Il Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento. Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell’ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell’Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell’Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell’Università.
5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal Direttore Generale, sentiti i Direttori di Dipartimento ed i Coordinatori Amministrativo-gestionali (CoA)
”.
In base del comma 1 dell’art. 28 dello Statuto dell’Università, i dipartimenti interuniversitari hanno le stesse funzioni degli altri dipartimenti. 

L’art. 26, comma 2, dello Statuto prevede, inoltre, che “I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento”.
Quindi il prof. D. è incardinato nel Dipartimento interateneo di Fisica, che ha chiamato il posto messo a concorso e che è articolazione organizzativa interna di entrambi gli Atenei. 

Il secondo comma citato dell’art. 26 altresì prescrive: “A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell’offerta formativa dell’Ateneo”. 

Il dipartimento interateneo di Fisica può quindi esistere perché - numericamente, grazie ad entrambe le componenti, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari - supera il limite di cinquanta membri.
Se, per ipotesi, il D. fosse stato ammesso e avesse vinto il concorso, il numero dei componenti del dipartimento sarebbe rimasto invariato. Mentre la C. - esterna – costituisce incremento netto di una unità di personale docente. 

Il comma 9 dell’art. 26 prescrive, poi, che è il Dipartimento (di cui faceva e fa parte il prof. D.) a richiedere nuovi posti, così com’è il Dipartimento responsabile di tutta la procedura fino alla proposta di chiamata.
Ciascuna delle varie fasi della procedura richiede l’espressione di voto del Dipartimento, in cui sono incardinati tutti i docenti del Politecnico e dell’Università degli Studi di Bari. 

In forza dell’art. 26, comma 14, la verifica dell’attività scientifica e didattica e gli scatti triennali di avanzamento economico del D. sono stati effettuati dallo stesso Dipartimento. 

Ovviamente, per converso, la C., prima di vincere il concorso in esame, è sempre stata soggetta a verifica della sua attività solo ed esclusivamente dall’I.N.F.N.
Ne consegue come non emerga la benché minima simmetria tra la situazione del ricorrente e quella della C. 

La censura di pretesa “disparità di trattamento” è pertanto manifestamente infondata, anche volendo prescindere dalla considerazione che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento non può essere invocato in relazione ad atti amministrativi vincolati (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 16.11.2020, n. 7104). 

L’art. 27, comma 2, dichiara che tutti i professori che afferiscono al Dipartimento sono membri del Consiglio.
L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i professori afferenti al Dipartimento. 

Quindi il D. non solo ha votato per l’elezione del Direttore di Dipartimento, ma lui stesso, come professore del Politecnico, potrebbe essere eletto Direttore in futuro.

Ovviamente tutte queste funzioni all’interno del Dipartimento non sono assolutamente previste per i dipendenti degli enti di ricerca come l’I.N.F.N., che condividono, previa convenzione, solo il luogo di lavoro con i membri del Dipartimento. 

Insomma, le considerazioni che precedono si aggiungono a tutte le altre già svolte sull’argomento e
dimostrano, senza margine di dubbio alcuno, la legittimità dei provvedimenti impugnati e la correttezza giuridica dell’esclusione dal concorso del D. Occorre, inoltre, precisare che il parallelismo adombrato dal ricorrente tra la convenzione stipulata nel 1995 fra l’Università di Bari e il Politecnico di Bari e la Convenzione tra INFN e Dipartimento interateneo di Fisica è del tutto infondato.
Le citate convenzioni hanno una funzione ed una natura radicalmente diversa e la loro oggettiva difformità è la chiave concettuale fondamentale per comprendere la piena legittimità dell’esclusione del D. e, conseguentemente, il corretto superamento della prova selettiva da parte della C. 

La prima convenzione, stipulata tra Politecnico e Università, non si limita a dettare una regolamentazione dei rapporti tra Atenei baresi ma è istitutiva del Dipartimento di Fisica, di cui definisce organi e docenti.
E, infatti, nell’elenco dei docenti del DIF, reperibile sul sito web dell’Università e del Politecnico, è possibile notare che non viene fatta alcuna distinzione fra docenti della prima e docenti del secondo. 

Di converso, la convenzione I.N.F.N. e Dipartimento di Fisica chiarisce prima di tutto l’oggettiva autonomia dei due Enti.
Obiettivo principale della convenzione, è quella di regolamentare i rapporti tra i due Istituti, permettendo ai ricercatori dell’I.N.F.N. di partecipare, nei limiti e nelle modalità dettate nella convenzione stessa, all’attività di formazione e di ricerca universitaria, consentendo l’uso di locali e di risorse bibliotecarie del Dipartimento previo pagamento di un contributo economico annuale. 

Dunque, dalla disamina materiale delle due convenzione si deve escludere in radice che la posizione della C. possa essere considerata omologa a quella del ricorrente.
Da tanto, all’evidenza, consegue che il prof. D. prestava e presta già servizio in favore del Dipartimento e, pertanto, non poteva e non può aspirare alla posizione messa a concorso. 

In conclusione, ad una valutazione sintetica globale, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti risultano essere manifestamente infondati nel merito.

 


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