Obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza di condono edilizio del privato.
TAR PUGLIA, BARI, SEZIONE III - sentenza n. 1106 del 10.12.2014, Pres. Conti, Est. Lenzi, Emanuele Sperandio più altri (Avv. Valla) c. Comune di Mola di Bari n. c.
1. Silenzio – Artt. 31 e 117 c.p.a. – Condizioni – Sussistenza.
2. Edilizia - Condono edilizio ex legge 47/85 – Istanza - Obbligo di provvedere della p.a.- Illegittimità del silenzio ex art. 2 legge 241/90 – Sussiste.
1. Il ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. va proposto nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla scadenza dei termini, e comunque senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.
2. Sussiste l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo al condono richiesto ex legge 47/85, essendo illegittimo il silenzio serbato dalla stessa p.a. per violazione del principio generale ex art. 2 della legge 241/90 per il quale, ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.