Ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative “possibilità legali” di edificazione al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all' espropriazione ai sensi dell'articolo 5 bis, terzo comma, della l. n. 359 del 1992, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti, di regola, su tale qualificazione per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva, dalla loro funzione di definire per zone in via astratta e generale la possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale- possono in via eccezionale avere anche portata e contenuto direttamente ablatori che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dell' indennità o vi si tratti di vincoli particolari incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera , implicante di per sè la necessaria traslazione di quel bene all'ente pubblico in funzione non già di una generale destinazione di zona ma di una localizzazione puntuale, normalmente definita "lenticolare".
Ha chiarito il Collegio, infatti, che il Comune aveva correttamente qualificato il terreno come agricolo, ai fini della determinazione dell'indennità, poichè “L'accertamento delle possibilità legali ed effettive che edificazione di un area ai fini della determinazione dell' indennità di esproprio va effettuato tenendo conto non solo della destinazione attribuita all’area dal piano regolatore generale o dal piano di fabbricazione, ma anche delle varianti apportate in sede di zonizzazione del territorio strumenti urbanistici generali che rivestono riguarda la destinazione impressa sull’area del piano la duplice, contemporanea, efficacia di strumento attuativo di terzo livello , mentre non può tenersi alcun conto delle varianti apportate al piano generale allo specifico scopo di realizzare l'opera che viene contestualmente approvata (varianti cosiddette attuative), giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all' esproprio non può adesso essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria”