Studio Legale Valla

Mercoledì 03 Febbraio 2021
Mancata fruizione del servizio mensa: in assenza di specifico regolamento aziendale ai pubblici dipendenti non spetta alcun risarcimento
TRIBUNALE DI BARI- SEZIONE LAVORO-G.d.L. dott. Giuseppe Craca, sent. n. 3443/2019 del 17/09/2019 G.d.L.; sent. n. 3442/2019 del 17/09/2019- L'art. 29 CCNL Sanità Pubblica 1998/2001 non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori, dal momento che gli aspetti di macro gestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche attengono a <>

Come ha evidenziato il Giudice del Lavoro di Bari nella succitata pronuncia, stante l'univoco tenore dell’art. 29 CCNL, la fruizione della mensa o del correlativo servizio sostitutivo è subordinata alla compatibilità con l'assetto organizzativo dell'amministrazione e con le risorse finanziarie disponibili.

 

Tale disposizione, di natura meramente programmatica, non attribuisce direttamente ai dipendenti alcun diritto, ma indica la disciplina applicabile all'atto della concreta erogazione del servizio.

Sicché, sino a quella data (che nel caso di specie coincide con l’adozione del regolamento sperimentale dell’1/7/2014), non sussiste alcun diritto in capo ai dipendenti.

In riferimento all’art. 29 CCNL Sanità Pubblica 1998/2001, in particolare, il Giudice del Lavoro ha evidenziato che <<con la scelta letterale del termine “possono” le parti sociali stipulanti i contratti collettivi nazionali del 2001 e del 2004, […] hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all’amministrazione un ampio margine di valutazione, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l’effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato

Dunque, sia l’enunciato “istituire mense di servizio”, sia l’enunciato “o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” sono retti dal verbo “possono” che, per il suo significato letterale, esprime il concetto di facoltà e non di dovere>>.

Con riguardo al canone della compatibilità della istituzione dei servizi di mensa con le risorse economiche disponibili, il Tribunale ha confermato che <<un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori>> dal momento che gli aspetti di macro gestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche attengono a <<profili immanenti al modo di essere del SSN, sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa dell’ente pubblico datore nell’ambito delle diverse possibili opzioni, latu sensu, politiche>> 


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