In tema di accesso ai corsi universitario a numero programmato, al fine di consentire l'abbreviazione di carriera a coloro che abbiano già sostenuto un percorso di studi affine a quello prescelto, è possibile utilizzare i posti destinati inizialmente agli studenti non comunitari e mai concretamente assegnati.
Tale tesi, secondo il TAR, "non contrasta con lo scopo primario perseguito dalla disciplina del numero programmato a livello nazionale degli accessi ai corsi di laurea.
La riserva di posti in favore degli studenti non comunitari non residenti in Italia non comporta la necessaria e non eludibile spendibilità del titolo di laurea nel paese di origine. Taluni di essi potranno, invero, trovare inserimento in ambito europeo, con incidenza, quindi, proprio sul fabbisogno di professionalità cui si raccorda il parametro programmatorio degli accessi. Non è, infine, di secondario rilievo la circostanza che non tutti gli iscritti nei limiti del numero programmato conseguono il titolo di laurea, così che la capacità di assorbimento del sistema sociale e produttivo del numero dei laureati resta salvaguardato in presenza di un lieve incremento dell’ aliquota inizialmente riservata agli studenti di area comunitaria (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5034; nello stesso senso, id. n. 7869 del 2019).
In casi simili, infatti, deve essere privilegiata la soluzione “che utilizza tutti i posti disponibili, ponendoli sullo stesso piano, con il risultato da un lato di non sprecare risorse già individuate, dall’altro di garantire un dritto costituzionale della persona quale il diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost” (Cons. Stato, n. 7869/2019).