I. L’art. 166, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha una duplice valenza; essa, da un lato, stabilisce la facoltà per i privati interessati dalle attività espropriative di presentare osservazioni e di partecipare, per tal via, al procedimento espropriativo in corso; dall’altro, ha forza cogente nei riguardi del soggetto aggiudicatore, il quale è obbligato a valutare l’apporto partecipativo stesso, in caso di presentazione di osservazioni.
II. La doverosa valutazione delle osservazioni del privato comporta una attenta disamina della praticabilità in linea tecnica della soluzione localizzativa alternativa proprio perché, nella materia che ci occupa, l’ente espropriante e il soggetto aggiudicatore devono contenere al minimo il sacrificio imposto al privato, in ossequio al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.