Mercoledì 20 Giugno 2018
La cessazione della materia del contendere tra processo civile e amministrativo.
TRIBUNALE DI BRINDISI - sentenza n. 885 del 06.06.2018 G.U. Ivan Natoli – Consorzio A. B. (Avv. Valla) c. C. I. (Avv.ti Caruso, Raimo e Attolini ).
1. Cessazione della materia del contendere – Istituto della prassi giurisprudenziale - Sentenza – Pronuncia di merito non di rito.
1. La cessazione della materia del contendere, che investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell’effettivo conseguimento del bene della vita da parte dell’istante, è una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale (applicata in ogni fase e grado del giudizio) da dichiarare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogni qual volta sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (1).
(1) Nel processo amministrativo, invece, il comma 5 dell’art. 34 c.p.a. rubricato “Sentenze di merito”, facendo propri gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, prevede espressamente che “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
In tal maniera ha distinto espressamente la C.M.C. dal sopravvenuto difetto di interesse (S.D.I.) previsto nel successivo art. 135 c.p.c. tra le pronunce di merito.