Studio Legale Valla

Martedì 30 Ottobre 2018
Interpretazione del bando di gara e criterio sostanzialistico

CONS. STATO, SEZIONE V - sentenza n. 6015 del 22.10.2018 Pres. F.F. Giovagnoli Est. Perotti, T.F. soc. coop. di produzione (Avv.ti Notarnicola e Tangari) c. Comune di Foggia (Avv. Dragonetti); L. L. (Avv. Valla) – (conferma T.A.R. Puglia Bari sezione I, n.330/2018).

1. Contratti della p.a. – Dichiarazione delle parti del servizio ATI – Non allegazione offerta tecnica – Allegazione solo nella dichiarazione di intendi – Validità.

2. Contratti della p.a. – Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole del bando di gara – Principio di tassatività delle clausole di esclusione – Violazione delle tabelle ministeriali – Semplice parametro di valutazione congruità offerta – Non esclusione.

3. Contratti della p.a. – Indicazione in cifre e lettere – Non equivocità offerta – esclusione – Illegittimità.

1. La dichiarazione relativa alle parti del servizio che devono essere eseguite dalle singole imprese facenti parte dell’ATI è validamente acquisita agli atti di gara anche se non allegata all’offerta tecnica ma nella dichiarazione di intenti precedente all’apertura delle medesime offerte tecniche in virtù del principio sostanzialistico che privilegia il raggiungimento dello scopo piuttosto che il rispetto delle forme.

2. La norma del disciplinare di gara che impegna i partecipanti a rispettare ed accettare tutte le previsioni di gara nel loro complesso non può essere intesa come volta a sanzionare con l’esclusione qualsiasi violazione – anche formale – della lex specialis perché ciò comporterebbe la violazione del principio di tipicità delle clausole di esclusione e, se riferito al rispetto della tabella ministeriale del costo del lavoro, porterebbero al risultato pratico di imporre la loro osservanza contravvenendo alla loro natura di semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta.

3. L’indicazione in cifre e lettere assolve alla funzione di assicurare l’efficacia delle offerte nel senso che, in caso di non perfetta decifrabilità dell’una verrebbe comunque in aiuto l’indicazione dell’altra in una logica sostanzialistica finalizzata ad assicurare l’efficacia dell’offerta a garanzia del buon esito della gara. Di conseguenza, la comminatoria di esclusione della clausola del bando di gara nel caso di mancata indicazione in cifre e lettere dell’offerta va intesa in modo restrittivo e può trovare applicazione solo nelle ipotesi di formulazione equivoca del prezzo e non nel caso in cui l’indicazione è chiara nella sua espressione numerica.


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