TAR PUGLIA BARI, SEZIONE III - sentenza n. 1205 del 30.08.2018 Pres. Est. Gaudieri, - O.S. srl (Avv.Valla ) c. AdP (Avv.ti Botto- Pacciani- Zagaria- Testa).
1. Contratti della p.a. – Perfezionamento dell’aggiudicazione – Necessità di manifestazione espressa – Silenzio assenso per decorso del termine sulla proposta di aggiudicazione – Non sufficiente.
2. Contratti della p.a. – Integrazione postuma della motivazione _ Inammissibile – Eccezioni .
3. Contratti della p.a. – Revoca della gara – Bilanciamento di interessi – Necessario.
1. L’inutile decorso del termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 comporta l’approvazione della “proposta di aggiudicazione” ma non il perfezionamento dell’ “aggiudicazione” che richiede una manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione, ossia un provvedimento, a conclusione dell’esercizio dei poteri generali di controllo spettanti alla stazione appaltante[1].
2. Alla luce dell’attuale assetto normativo, sebbene il divieto di motivazione postuma meriti di essere confermato, rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, le conseguenze devono essere attenuate, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione successivamente esternata: - non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato; - nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato; - nei casi di atti vincolati[2].
3. E’ pacifico in giurisprudenza che la revoca della gara può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate ed obiettive esigenze di interesse pubblico[3] che siano opportunamente e debitamente esplicitate e rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa, oppure, quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente successiva valutazione dei medesimo presupposti[4]
[1] Cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sent. n.1153 del 12.7.2017, TAR Umbria n.172 del 16.6.2011, TAR Lazio, sez. I, 28.2.2011, n.1809).
[2] Cons. Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n.5257; Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4610 e sez. IV, 7 giugno 2012, n.3376.
[3] Cons. Stato, sez. V, n.2882/2009.
[4] TAR Campania n. 1646/2012.