TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII – ordinanza n. 1892 del 17.11.2016 Pres. Gabricci Est. Gatti, - L.L. srl (Avv.Valla ) c. Azienda Servizi alla persona – Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia (Avv. Baroni) e nei confronti di S.G.S. S.G.S. srl (Avv. Napoli).
1. Contratti della p.a. – Tabelle ministeriali relative al costo della manodopera - Scostamanto – Anomalia – Non sussiste.
2. Contratti della p.a. – Costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali – Nullità delle clausole che la prevedono l’esclusione in caso di scostamento – Sussiste.
1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia.
2. Sono nulle le clausole degli atti di gara che prevedono l’esclusione nel caso di offerte redatte utilizzando un costo orario della mano d’opera difforme da quello indicato nella tabella ministeriale in vigore alla data di pubblicazione del bando, poiché tale prescrizione non presenta esclusivamente l’effetto di salvaguardare il trattamento normativo e retributivo inderogabile del singolo lavoratore, bensì comporta conseguenze più ampie, tra cui anche una non ammissibile interferenza con le scelte e le strategie imprenditoriali relative alla complessiva gestione della mano d’opera.