TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV - sentenza n. 2002 del 3.11.2016 Pres. Gabricci Est. Gatti, - L.L. srl (Avv.Valla ) c. Azienda Servizi alla persona – Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia (Avv. Baroni) e nei confronti di S.G.S. S.G.S. srl (Avv. Napoli).
1. Contratti della p.a. – Anomalia – Modifica postuma offerta economica – Inammissibile.
2. Contratti della p.a. – Valutazione anomalia – Aumento dell’impegno orario della forza lavoro – Mancanza di prova di utile - Inammissibile.
1. Nella fase del controllo dell’anomalia, non è possibile un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, atteso che questo comporterebbe oltre ad un’evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell’offerta, anche una violazione della par condicio tra i concorrenti [1].
2. In sede di verifica dell’anomalia, l’aggiudicataria non può limitarsi ad aumentare l’impegno orario della forza lavoro, attingendo a tal fine al proprio personale impiegato in altri appalti, senza dimostrare che l’offerta economica, nell’ammontare indicato in sede di gara, era sufficientemente capiente a coprire l’inevitabile incremento dei costi, ed ad assicurare comunque un margine di utile, malgrado l’aumento delle spese sopportate.
[1] Conforme Cons. Stato, Sez. III, 15.4.2016, n.1533.