TAR VENETO, SEZIONE III - sentenza n. 621 del 10.6.2016 Pres. Settesoldi Est. Ricchiuto, - P. Coop.Sociale A RL (Avv.Valla ) c. Azienda Ulss n.22 Bussolengo (Avv. Dalla Mura e Bertagnolli) e nei confronti di P.A.S.C. n.c.
1. Giustizia amministrativa – Clausole immediatamente impugnabili – Solo quelle manifestamente incomprensibili o sproporzionate – Clausole concernenti criteri di valutazione e attribuzione di punteggi – Impugnazione atti applicativi - - Sussiste.
2. Contratti della p.a. – Esclusione e aggiudicazione – Requisiti non previsti dal bando - Inammissibile.
3. Contratti della p.a. – Criterio del massimo ribasso – Giudizio discrezionale in assenza di specifiche tecniche essenziali – Inammissibile.
1. Sono sottoposte all’onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscono la partecipazione, o impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l’esclusione o l’aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata.
2. L’amministrazione non può introdurre nuove argomentazioni a sostegno dell’esclusione non contenuti nel verbale della Commissione facendo riferimento a requisiti che non sono stati previsti in nessuna parte del bando.
3. Nelle ipotesi delle procedure di aggiudicazione svolte con il criterio del massimo ribasso la stazione appaltante non può formulare un giudizio di carattere discrezionale sull’offerta tecnica ed escludere le offerte ritenute non conformi in assenza di un’espressa elencazione delle specifiche tecniche da considerarsi essenziali.