TAR PUGLIA, SEZIONE II - sentenza n. 484 del 20.04.2016 Pres. F.F. Est. Serlenga, - A. Consorzio Stabile scarl (Avv.Valla ) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura di Stato) e con intervento ad opponendum di R. Consorzio Stabile S.C.A.R.L. (Avv. Rella).
1. Contratti della p.a. – Esclusione – Non contestuale aggiudicazione provvisoria - Notifica al controinteressato – Non sussiste.
2. Contratti della p.a. – Appalto misto – Subappalto necessario – Ammissibile.
3. Contratti della p.a. – Offerta – Referenze bancarie – Obbligo del subappaltatore - Non sussiste.
1. L’onere di notifica del ricorso avverso l’esclusione ad un controinteressato sussiste solo ove l’esclusione stessa sia stata disposta contestualmente all’aggiudicazione provvisoria a condizione che il nominativo dell’aggiudicatario risulti nello stesso verbale e il concorrente escluso possa rendersi conto del fatto che la sua impugnativa incida sulla posizione di altro soggetto che deve essere posto nella condizione di difendere lo staus quo a lui favorevole. Diversamente non può configurarsi in capo al concorrente escluso l’onere di seguire gli sviluppi del procedimento rispetto al quale è ormai estraneo, ricercando controinteressati successivi.
2. Anche negli appalti misti il subappalto va considerato come strumento negoziale che, pur differenziandosi dall’avvalimento sotto il profilo strutturale, ha tuttavia in comune la funzione di allargare la possibilità di partecipazione alle gare da parte di soggetti sforniti dei requisiti di partecipazione (subappalto necessario). Diversamente opinando, si creerebbe una ingiustificata sperequazione rispetto ai contratti ad appalto omogeneo.
3. In una gara di appalto, nella valutazione dell’offerta, le referenze bancarie non sono riferibili al soggetto affidatario del subappalto in quanto non concorrente né contraente, ma con esclusivo riferimento al concorrente del quale soltanto va garantita l’affidabilità.