TAR PUGLIA, SEZIONE I - sentenza n. 1090 del 30.08.2016 Pres. Scafuri, Est. D’Alterio - A. Consorzio Stabile scarl (Avv.Valla ) c. Comune di Triggiano (Avv. Cozzi) e nei confronti di E. di F.L. (Avv.Mariani).
1. Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento ex art.49 del D.lgs. 163/2006 – Obbligo di specificazione di mezzi e competenze – Sussiste.
2. Contratti della p.a. – Gara – Contratto di avvalimento nullo – Sanatoria –Soccorso istruttorio – Integrazione ex post –Non possibile.
3. Contratti della p.a. – Gara – Sostituzione contratto nullo con altro precedente – Non possibile.
1. Nelle gare di appalto i requisiti di capacità tecnico professionale sono finalizzati a dimostrare che l’operatore economico che partecipa alla gara è in possesso di quella specifica competenza richiesta dall’appalto, sicchè ove per acquisire quest’ultima si ricorra all’istituto dell’avvalimento è necessario specificare i mezzi e le risorse correlate a tale competenza, diversamente vanificandosi l’obbligo solidale previsto dal comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
2. La genericità del contratto di avvalimento non può ricevere una qualche forma di sanatoria attraverso il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46 D.lgs. 163/2006, ostandovi la nullità del contratto conseguente all’indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto ex artt.1418 e 1346 ndel codice civile, sicchè l’impresa che abbia prodotto un contratto non contenente alcuna analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati va inevitabilmente esclusa in ragione dell’impossibilità di integrare ex post i requisiti di partecipazione richiesti e non posseduti in conseguenza della nullità del contratto di avvalimento, senza che l’esclusione possa essere evitata facendo applicazione dei principi in materia di soccorso istruttorio che comporterebbero inevitabilmente la violazione della par condicio tra le imprese.
3. Non è ammissibile la sostituzione del contratto prodotto in sede di gara con altro avente data antecedente e dal contenuto più puntuale. Sulla questione basti rilevare ch per effetto delle successive manifestazioni negoziali di volontà l’originario contratto non può non ritenersi implicitamente risolto dalle parti ex art. 1372 c.c. in quanto sostituito con quello poi effettivamente allegato alla domanda e che, tuttavia, è inidoneo ad integrare i requisiti di partecipazione in favore dell’ausiliata.