Studio Legale Valla

Venerdì 05 Febbraio 2016
STIPULA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA MANDATARIA ANCHE A SEGUITO DELL’INTERDIZIONE DELLA MANDANTE.

TAR LAZIO, SEZIONE II ter - sentenza n. 13 del 4.1.2016 Pres. Conti , Est. Costantino, Consorzio stabile M. S.I.  (Avv. Antonicelli) c.Società Atac spa (Avv.ti Mancusi e Persico); L.L. (Avv. Valla) .

1. Appalto – Interdizione mandante ex art. 95, comma 1, codice antimafia – Estromissione – Stipula del contratto da parte della mandataria.

1. Le circostanze inerenti all’interdizione della mandante, ai sensi dell’art. 95 comma 1 del codice antimafia, consentono alla mandataria di dichiarare l’estromissione della mandante e proseguire con la stipula del contratto alle condizioni di legge.


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