Martedì 05 Gennaio 2016
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO E USUCAPIONE
TAR PUGLIA, SEZIONE III - sentenza n. 1642 del 17.12.2015 Pres. e Est. f.f. Zonno, N. A. (Avv.Mastroviti) c. Comune di Bitonto (Avv. Valla) .
1. Giurisdizione – Procedura espropriativa annullata dal G.A. – Giurisdizione del G.A. - Sussiste.
2. Espropriazione per pubblica utilità – Possesso ultraventennale della p.a. – Usucapione – Sussiste.
3. Espropriazione per pubblica utilità – Atti interruttivi possesso – Giudizi pregressi volti a caducare il titolo espropriativo– Non idonei
1. Nella vigenza del codice del processo amministrativo appartiene al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il comportamento di perdurante detenzione/possesso del suolo originariamente espropriato, sicchè la presenza della procedura espropriativa (benché annullata) palesa la connessione all’esercizio di pubbliche funzioni del comportamento in questione.
2. A seguito del possesso ultraventennale del suolo oggetto di procedura di esproprio la p.a. può acquistare la proprietà del suolo medesimo per usucapione.
3. Non possono considerarsi atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente i giudizi che non mirano necessariamente a ottenere il possesso del bene, bensì a caducarne il relativo titolo, dispiegandosi , all’esito una pluralità di alternative, tutte tra loro ugualmente compatibili e percorribili, ma non necessariamente conducenti alla perdita del possesso da parte dell’Amministrazione.