Lunedì 12 Ottobre 2015
Sanitari (medici e infermieri) addetti agli istituti di pena: sulla (in)costituzionalità della fissazione di un orario massimo di lavoro nel cumulo con altre attività professionali.
La prima sezione del TAR Puglia – Bari rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della Legge Regione Puglia n.4/2010.
TAR PUGLIA BARI, SEZIONE I- ordinanza n. 1296 del 08.10.2015 Pres. Pasca, Est. Patatini, P. G. R. più altri (Avv. Valla) c.Regione Puglia (Avv. Dodaro) – (rimette gli atti alla Corte Costituzionale).
1. Art. 21, comma 7 L.R. Puglia n.4/2010 – Medici incaricati L.740/1970 – Tetto massimo orario di 48 ore settimanali – Violazione art. 117 Cost.- Rilevante e non manifestamente infondata.
1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. del comma 7 L.R. Puglia n.4/2010 nella parte in cui stabilisce che ai sanitari incaricati (medici e infermieri) di cui alla legge n.740/1970 si applica il tetto massimo orario di 48 ore in quanto materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117 co.1 e 2 Cost.