CONS. STATO, SEZIONE VI - sentenza n. 3505 del 16.07.2015 Pres. Baccarini, Est. Lopilato, B. E. (Avv. Lofoco) c. Q.N.C. (Avv. Valla) – (conferma T.A.R. Puglia Bari sezione I, n. 2085/2012).
1. Concorso ricercatore universitario – Motivazione - D.M. 28 luglio 2009, n.89 - Valutazione specifica delle pubblicazioni – Obbligo - Sussiste.
2. Concorso ricercatore universitario – Determinazione analitica dell’apporto individuale nelle opere collettanee – Obbligo di imparzialità dei componenti della commissione giudicatrice – Sussiste.
1. Ai fini del concorso per ricercatore universitario, nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante a i fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e meritevoli di essere sottoposte ad una valutazione comparativa alla stregua dell’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, n.89.
2. In un concorso per ricercatore universitario, il comportamento della commissione che rimette la valutazione dell’apporto individuale del candidato nelle opere collettanee a uno solo dei suoi componenti soprattutto se si tratta di un componente che è stato il coautore di gran parte dei lavori da valutare, viola le norme specifiche che regolano la materia e più in generale il principio di imparzialità