Studio Legale Valla

Martedì 21 Luglio 2015
Concorsi universitari e obbligo di motivazione.

CONS. STATO, SEZIONE VI - sentenza n. 3505  del 16.07.2015 Pres. Baccarini, Est. Lopilato, B. E. (Avv. Lofoco) c. Q.N.C.  (Avv. Valla) – (conferma T.A.R. Puglia Bari sezione I, n. 2085/2012).

1. Concorso ricercatore universitario – Motivazione - D.M. 28 luglio 2009, n.89 - Valutazione specifica delle pubblicazioni – Obbligo - Sussiste.

2. Concorso ricercatore universitario – Determinazione analitica dell’apporto individuale nelle opere collettanee – Obbligo di imparzialità dei componenti della commissione giudicatrice – Sussiste.

 

1. Ai fini del concorso per ricercatore universitario, nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante a i fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e meritevoli di essere sottoposte ad una valutazione comparativa alla stregua dell’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, n.89.

2. In un concorso per ricercatore universitario, il comportamento della commissione che rimette la valutazione dell’apporto individuale del candidato nelle opere collettanee a uno solo dei suoi componenti soprattutto se si tratta di un componente che è stato il coautore di gran parte dei lavori da valutare, viola le norme specifiche che regolano la materia e più in generale il principio di imparzialità 


Condividi
NEWS
Mercoledì 16 Ottobre 2024
"Tempo tuta": nessuna retribuzione aggiuntiva in caso di estrema variabilità oraria
Corte d'appello di Bari, sez. lavoro, sent. n. 36 del 13 gennaio 2024
Mercoledì 16 Ottobre 2024
TAR Bari: no alle interdittive antimafia in assenza di un forte quadro indiziario
TAR Bari, sez. II, sent. n. 874 del 17 luglio 2024
Venerdì 14 Luglio 2023
Stabilimenti balneari, "clausola di stagionalità" e tutela del paesaggio
Tar Bari, sez. III, sent. n. 991 del 12 luglio 2023
Venerdì 28 Aprile 2023
“Bocciatura” durante le scuole elementari: extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
TAR Bari, sez. III, sent. n. 672 del 27.4.2023
STUDIO LEGALE VALLA - via Quintino Sella, 36 - 70122 - Bari - P.IVA 02920070725
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione.
Sono utilizzati soltanto cookie di sessione e di terze parti legati all’eventuale presenza di Social plugin.
Proseguendo la navigazione del sito o cliccando sul bottone Accetto acconsenti all’uso dei cookie.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa estesa dove sono specificate le modalità per configurali o disattivarli.


Accetto Informativa