CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - sentenza n. 319 del 24.02.2015 Sez. III Civile – Impresa P.F. e C. S.A.S. (Avv. Valla) c. COMUNITA’ MONTANA A. J. (Avv.ti Morcavallo e Chiaramonte)– Regione Calabria (Avv. Capparelli) (riforma parzialmente Tribunale di Cstrovillari del 17.2.2009).
1. Appalto di opere pubbliche – Art.30 D.P.R.16 luglio 1962, n.1063 – Sospensione dei lavori – Perizia di Variante – Colpa dell’ente appaltante – Non si applica.
2. Risarcimento del danno – Concorso di più soggetti – Nesso di causalità – Unico evento – Responsabilità solidale – Sussiste.
3. Processo civile – Impugnazione - Parte estromessa dal Giudizio – Inammissibilità per mancanza di interesse – Sussiste.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi dell’art.30, comma secondo, D.P.R. 1063 del 1962, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’Amministrazione con il normale uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso in cui sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione o nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto prima dell’indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e a impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata.
2. Quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art.1294 c.c. fra tutti costoro qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile etiologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”
3. E’ inammissibile per mancanza di interesse l’impugnazione del soggetto estromesso dal giudizio di primo grado in quanto le argomentazioni spese dal giudice di primo grado, anche se profilano responsabilità del soggetto estromesso, sono insuscettibili di passare in giudicato e non opponibili nei suoi confronti in giudizi che dovessero essere eventualmente promossi nei suoi confronti in relazione ai medesimi fatti sui quali è insorta la controversia dinanzi al primo giudice.