Studio Legale Valla

Lunedì 23 Febbraio 2015
La tutela degli immobili di “graziosa fattura” nel PRG del Comune di Putignano

TAR PUGLIA, SEZ. III - sentenza n. 1096 del 10.09.2014 Pres. Conti, Est. Zonno, A.C. M.  (Avv. Valla) c. Comune di Putignano (Avv. Pisconti) e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paes. Province di Ba-Fg n. c. e Ministero per i Beni e le Attività Culturali n.c. e nei confronti di P.G.S. I. (Avv.ti Carbonara e Pappalepore).

1. Processo amministrativo – Proprietà appartamento in immobile più grande - Legittimazione a impugnare provvedimenti riguardanti restante parte immobile– Comroprietà parti comuni – Non occorre – Vicinitas – Sufficiente.

2. Processo amministrativo – Termine per proporre ricorso - Tardività – Prova – Spetta a chi la eccepisce .

3. Art. 46 NTA del PRG del Comune di Putignano – Risanamento Conservativo  - Non consentito per zone A2.

1. Il proprietario di un appartamento che fa parte di un immobile più grande, in virtù della inequivoca posizione di “vicinitas”, può vantare una posizione differenziata e qualificata per contestare i provvedimenti riguardanti la restante parte dell’immobile a prescindere dalla comproprietà delle parti comuni.

2. La prova della tardività del ricorso spetta a chi la eccepisce.

3. Ai sensi dell’art.46 NTA del PRG di Putignano gli unici interventi consentiti in zona A2, in mancanza di piano particolareggiato, sono quelli di manutenzione straordinaria e non di risanamento conservativo


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