TAR PUGLIA, SEZ. III - sentenza n. 152 del 29.1.2015 Pres. Conti, Est.Lenzi, D. C. Soc. Coop. Edilizia a r.l. (Avv. Valla) c. Comune di Barletta (Avv.ti Caruso e Cuocci Martorano) e B. V. Soc. Coop. Edilizia a r.l. n. c.
1. Atto amministrativo – Annullamento di ufficio – Art. 21 nonies l. 241/90 – Motivazione – Valutazione interesse destinatari – Necessità - Sussiste.
2. Atto amministrativo – Annullamento di ufficio – Discrezionalità - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Art. 7 l.241/90 – Necessità – Sussiste.
3. Risarcimento del danno – Art. 2043 c.c. – Colpa – Prova - Illegittimità provvedimento amministrativo – Presunzione ex art- 2727 c.c.– Sussiste.
1. L’art. 21 nonies ha codificato il principio per cui, nell’ipotesi di annullamento di ufficio, il provvedimento di autotutela debba essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento nonché alla valutazione comparativa dell’interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell’affidamento insorto in capo ai medesimi.
2. Nel caso di annullamento di ufficio, trattandosi di atto ampiamente discrezionale, la P.A. è tenuta ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. 241/90.
3. Il riconoscimento della pretesa risarcitoria non può prescindere dall’accertamento delle condizioni contemplate dall’art.2043 c.c., da compiersi secondo le regole ordinarie di distribuzione dell’onere della prova. In particolare con riferimento al profilo soggettivo, pur non essendo configurabile, in mancanza di un’espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell’amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, possono, invece, operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.