Studio Legale Valla

Lunedì 23 Febbraio 2015
Piano di Zona e fideiussione rilasciata da “assicurazione primaria”.

TAR PUGLIA, SEZ. III - sentenza n. 225 del 12.02.2015 Pres. Conti, Est. Zonno, Consorzio di Cooperative Edilizie A. S.C. (Avv.ti Coletti e Bavaro) c. Comune di Bitonto (Avv. Valla) e Consorzio L.M. S.C. n.c. .

1. Processo amministrativo – Notifica nella sede del consorzio – Art. 145 c.p.c.- Indicazione specifica del legale rappresentante –- Non necessaria.

2. Urbanistica – Piano di zona – Inadempimento assegnatario - Rinuncia all’assegnazione e cancellazione dalla graduatoria – Potere generale p.a.– Sussiste.

3. Urbanistica – Piano di Zona – Individuazione requisiti soggettivi e oggettivi da parte della p.a. – Assicurazione primaria – Ragionevolezza – Sussiste.

4. Urbanistica – Piano di zona – Garanzia Fideiussoria - Art. 113 D.Lgs. 163/2006 –Eterointegrazione – Non sussiste.

1. La notificazione di un atto a persona giuridica può essere effettuata impersonalmente, al legale rappresentante pro-tempore, non richiedendo obbligatoriamente l’art. 145 c.p.c. l’indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente, come può argomentarsi dal comma 3, che considera tale indicazione come mera eventualità.

2. La disposizione del bando che prevede, in caso di mancato adempimento dell’assegnatario, la possibilità da parte del Comune di dichiarare la rinuncia alla assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria è espressione di un generale potere spettante alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare l’adempimento delle condizioni contemplate dalla legge di gara che la parte pubblica può legittimamente attribuirsi per regolare rapporti giuridici nascenti dalle procedure di evidenza pubblica.

3. La previsione, nel bando di gara di una fideiussione rilasciata da “assicurazione primaria” rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. in sede di predisposizione della lex specialis di individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione e appare ragionevole con la finalità di valutare la serietà della garanzia.

4. Il diverso ambito oggettivo preclude l’applicabilità dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) – che determina in misura pari al 10% del contratto l’importo della garanzia che l’esecutore di un contratto pubblico è tenuto a fornire – a fattispecie relative al settore urbanistico.


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