La servitù di pubblico transito su strada privata: indici di riconoscimento
CONS. STATO, SEZIONE V - sentenza n. 5985 del 5.12.2014 Pres. Torsello, Est. Gaviano, Comune di Gravina in Puglia (Avv. Valla) c. Capone Pietro e Capone Salvatore (Avv. Lofoco) – (riforma T.A.R. Puglia Bari, sezione II, n. 1702/2002).
1. Giurisdizione – Servitù di pubblico transito – Accertamento esistenza - G.O. – Cognizione incidenter tantum – Art. 8 co. 2 c.p.a. - Legittimità del provvedimento - G.A. – Sussiste.
2. Edilizia e Urbanistica - Servitù di pubblico transito – Indici di riconoscimento.
3. Usucapione – Pregressi giudizi possessori inter partes – efficacia interruttiva dell’altrui possesso.
1. L’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo. Il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo esclusivamente una cognizione incidentale (art.8, comma 2 c.p.a.) senza poter far stato con la propria decisione sulla questione, al solo limitato fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione che forma specifico oggetto di ricorso.
2. Ai fini del riconoscimento di una servitù di pubblico transito su strada privata indici di riconoscimento sono: -l’inserimento dell’area nella toponomastica cittadina –rilievo aereo fotogrammetrico da cui si ricava che la strada è inserita per intero suo sviluppo lineare nel tessuto urbano e nel relativo reticolo viario, in comunicazione con tutte le strade pubbliche circostanti, -continuità della numerazione civica, - posizione prospiciente ad edificio assoggettato a vincoloed aperto alla pubblica fruizione.
3. A mente dell’art.2943 c.c., richiamato dall’art.1165 in tema di usucapione, una domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire solo qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine.